Il compenso irrisorio dell’avvocato lede la dignità della professione

 

Il compenso irrisorio dell’avvocato lede la dignità della professione

E’ il Consiglio Nazionale Forense (presidente Picchioni) a stabilirlo, con la sentenza 244 del 28 dicembre 2017

 

(...)

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] avverso la decisione in data 20/6/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Il presente procedimento prende le mosse dal contenuto della Delibera n. [NUMERO] adottata dalla Giunta comunale di (omissis) l'[DATA], avente ad oggetto l'affidamento di incarichi professionali volti a consentire al Comune di difendersi davanti al Giudice di Pace nei procedimenti di opposizione ai verbali relativi ad accertate violazioni del CdS e ad altre violazioni amministrative.

Oggetto dell'attenzione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani era la previsione che ai quattro avvocati prescelti, fra i quali si annoverava l'incolpato, sarebbe stato corrisposto, per ciascun giudizio patrocinato, l'importo di E. 17,00, comprensivo di oneri tributari e contributo previdenziale, ma al netto delle spese di notificazione documentate. Si prevedeva altresì che, nei giudizi che si sarebbero conclusi con il rigetto dell'opposizione e la condanna del soccombente al ristoro delle spese legali, tale importo sarebbe stato corrisposto solo qualora il difensore del Comune non fosse riuscito a rivalersi verso la controparte.

Il Consiglio territoriale, dopo aver convocato ed ascoltato informalmente l'Avv.

[RICORRENTE] ed aver altresì auspicato la sua rinuncia ad aderire alla convenzione deliberata dal Comune, ritenendo la stessa pregiudizievole per il decoro e la dignità professionale; premessa un'ulteriore sollecitazione rivolta, sempre in tal senso, al Sindaco di (omissis), si determinava, in data 26 aprile 2012, ad invitare l'avv. [RICORRENTE] a prendere visione degli atti ed a rappresentargli la facoltà di poter essere ascoltato entro il termine di 40 giorni, previsto, al riguardo, dal regolamento dell'Ordine. In replica, l'odierno incolpato aveva eccepito che la disamina del fascicolo evidenziava l'inesistenza delle segnalazioni dell'illecito, alle quali il COA aveva fatto riferimento, e concludeva per l'immediata archiviazione del procedimento.

Veniva poi richiesta ed in parte acquisita una piccola documentazione dall'Ufficio del Giudice di Pace e dal Comune di (omissis). Quest'ultimo, però, negava la consegna dei contratti di prestazione professionale stipulati, allegandone solo il testo in bianco, e precisava che, con nota ricevuta il 6 aprile 2012, tutti gli avvocati incaricati in forza della predetta delibera aveva rinunciato a qualsiasi compenso per l'attività professionale oggetto della delibera medesima.

Il procedimento disciplinare davanti al COA

Il procedimento disciplinare veniva aperto dal COA con deliberazione del 27 settembre 2012, ravvisandosi da parte del medesimo gli estremi per la seguente incolpazione:

"A) per aver tenuto una condotta contraria all'osservanza dei doveri di probità e dignità e decoro e diretta all'acquisizione di clientela, con modi non conformi alla correttezza ed al decoro, in spregio dei principi costituzionali di cui all'art. 2233 c.c., sottoscrivendo con il Comune di (omissis) una convenzione, allegata ed approvata al punto 4) della delibera di Giunta n. [NUMERO] dell'[DATA], con la quale si accettava, per ogni consulenza ante causa e per il patrocinio di cause innanzi il Giudice di Pace, un compenso nella misura di E. 17,00 comprensivo di C.P.A. ed I.V.A., così mortificando la peculiare funzione della professione forense e violando i precetti deontologici degli articoli 5 e 19 del Codice deontologico forense.

Fatto in (omissis) il 11.1.2012

B) per non aver collaborato con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, omettendo di produrre la copia della comunicazione sottoscritta e formalmente richiesta in data 38.8.2012, così violando l'art. 24 del Codice deontologico forense.

Fatto commesso in Trani il 15.09.2012"

Ricevuta la succitata comunicazione, l'Avv. [RICORRENTE] aveva depositato in data 22 ottobre proprie deduzioni scritte e relativo fascicolo documenti.

Ricostruita preliminarmente la fattispecie di riferimento nei termini sostanziali sopra esposti, l'odierno incolpato aveva poi svolto una serie di dettagliati motivi, a sostegno della richiesta di archiviazione del procedimento.

Egli, innanzitutto, premetteva di aver appreso dalla stampa, nel febbraio 2012, la decisione del Comune, poi comunicatagli dal Comandante della Polizia Municipale. Dopo il colloquio avuto con il Presidente del COA in data 8 marzo, egli si era infine determinato ad accettare l'incarico, che avrebbe però svolto a titolo gratuito.

Ribadita poi la doglianza concernente l'inesistenza delle segnalazioni che sarebbero state indirizzate al COA, che, a suo parere, avrebbe dovuto provocare l'improcedibilità dell'azione intrapresa dal COA, l'incolpato affidava le proprie difese ai seguenti motivi.

Egli osservava, in primo luogo, che la decisione di aver accettato l'incarico propostogli dal Comune di (omissis) rinunciando al compenso era la prova del non aver commesso il fatto contestato. Per di più, l'opinione del COA, secondo il quale i compensi previsti erano lesivi del decoro e della dignità professionale, era da considerarsi in palese contrasto con la normativa, appena introdotta, che aveva abrogato le tariffe professionali.

In ordine, invece, alla pretesa violazione dell'art. 2233 c.c. egli, con articolata motivazione, eccepiva che, per consolidata giurisprudenza, "la prestazione d'opera del difensore può... pure essere gratuita -in tutto o in parte- per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza", in quanto il diritto alla retribuzione è un diritto patrimoniale disponibile, ancor più oggi in ragione dell'intervenuta abrogazione dei minimi tariffari.

In ordine poi all'accusa di aver posto in essere comportamenti volti all'indebito accaparramento di clientela, eccepiva che l'iter amministrativo della delibera di Giunta escludeva l'esistenza di contrattazioni od accordi preesistenti e ribadiva di aver avuto notizia dell'incarico solo in un secondo tempo. Peraltro, concludeva, non esiste alcuna norma deontologica che vieti l'eventuale gratuità del patrocinio.

Contestava, infine, di aver violato l'art. 24 c.d.f., richiamando al riguardo la sentenza n. 4773/2011, resa dalle S.U. della Suprema Corte, enunciante il principio di diritto per cui non costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 24, secondo cpv, l'inottemperanza alla richiesta rivolta dal COA all'iscritto di fornire chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.". Osservava peraltro, nel merito della vicenda, che la richiesta di depositare la convenzione sottoscritta con il Comune era indebita, trattandosi di un atto privato, e che lui aveva comunque consegnato copia della lettera con cui aveva comunicato di voler rinunciare al compenso.

Concludeva perciò per l'archiviazione del procedimento, chiedendo comunque che il COA integrasse il fascicolo con gli esposti che avrebbe dovuto ricevere al fine di poter avviare il procedimento disciplinare in corso e formulando istanza volta ad ammettere la testimonianza del M.llo [OMISSIS] sulla circostanza dedotta sub g) in premessa.

Il COA, preso atto, negava l'archiviazione e provvedeva perciò a notificare, in data 24.04.2013, il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 20 giugno 2013.

All'udienza, l'incolpato ribadiva di aver sottoscritto la Convenzione, previa integrazione della medesima con la previsione che, per le ragioni di cui alla delibera contestata dal COA, avrebbe prestato gratuitamente la propria opera in favore del Comune. Ricordava, poi, di non aver sottoscritto la nuova convenzione che gli era stata proposta nel 2013 dal Commissario prefettizio, subentrato nell'amministrazione ordinaria dell'Ente territoriale.

Ancora, soggiungeva che, già prima di aderire all'incarico propostogli nelle modalità suddette, aveva ricevuto diversi mandati professionali dal Comune di (omissis) e che, in pendenza della Convenzione in argomento, aveva ricevuto dall'Ente un solo, ulteriore incarico.

Da ultimo, il difensore incaricato insisteva per l'ammissione delle testimonianze richieste con istanza del 7 giugno 2013, tutte vertenti sulle modalità e sulle tempistiche di accettazione dell'incarico, nonché sulla professionalità e sulla diligenza con cui l'incolpato aveva adempiuto agli incarichi ricevuti.

L'istanza, in ragione della ritenuta irrilevanza, veniva però rigettata dal COA.

Esaurito il dibattimento con la discussione e le conclusioni del difensore, il COA, ritenuta provata la responsabilità dell'incolpato con riferimento ai fatti ascrittigli, comminava al medesimo la sanzione dell'avvertimento.

La decisione del COA

Il Consiglio territoriale ha ritenuto che l'accettazione di un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio mortifichi la funzione stessa della professione forense, trattandosi di comportamento lesivo del decoro e della dignità che devono caratterizzare le attività dell'avvocato.

Per tale ragione, risulta altresì violata la disposizione che sanziona l'accaparramento di clientela, pratica che, di per sé lecita, sconfina nel disvalore deontologico qualora sia attuata ricorrendo a modalità non conformi a correttezza e decoro.

Sulle considerazioni sopra riportate non influisce la rinuncia al compenso, in quanto intervenuta dopo l'attenzione manifestata dal COA verso la vicenda, dovendosi ritenere che l'illecito deontologico si consuma in quanto la condotta possa essere ritenuta idonea "a turbare la corretta concorrenza tra professionisti." (S.U. n. 309/2005 e n. 10601/2005).

Ancora, rileva il COA, deve ribadirsi che l'entrata in vigore della cd. Normativa Bersani non ha soppresso "la peculiarità e la specificità della professione forense che in virtù della sua funzione sociale... (omissis).... impone le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione.". Infine, va stigmatizzato il comportamento non collaborativo dell'incolpato, il quale, malgrado la pendenza del procedimento disciplinare, aveva stipulato una nuova convenzione, avendo altresì negato nella propria memoria difensiva di aver sottoscritto la Convenzione originaria alla quale, viceversa, aveva aderito fin dal 21.02.2012, come poi ammesso all'udienza disciplinare del 20 giugno 2013.

I motivi di impugnazione

L'incolpato ha tempestivamente impugnato la decisione del Consiglio territoriale con ricorso depositato il 3 marzo 2014.

Premesso che la ricostruzione del fatto è quella da ritenersi ormai conosciuta ed acquisita, ribadendosi che la disamina del fascicolo disciplinare approntato dal COA aveva evidenziato l'assenza di qualsivoglia segnalazione scritta delle violazioni poi contestategli, l'incolpato ha svolto i seguenti motivi otto di impugnazione, così sintetizzabili:

- Con il primo motivo si eccepisce errata ricostruzione storica ed errata valutazione delle prove.

- Il secondo motivo è volto a censurare l'immotivata, mancata ammissione dei testi indicati

- Con il terzo motivo si esclude che sia ravvisabile violazione dei precetti di dignità e decoro. Del pari, si nega che non sia stata rispettata la disposizione recata dall'art. 2233 c.c..

- Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell'impropria riconduzione del suo comportamento alla fattispecie disciplinare dell'accaparramento di clientela.

- Con il quinto motivo, invece, egli lamenta l'errata ricostruzione storica della fattispecie concernente la rinuncia al compenso.

- Il sesto motivo costituisce una sorta di gemmazione del precedente, in quanto il ricorrente ravvisa non solo l'errata ricostruzione dei fatti, ma anche contraddittorietà ed illogicità delle motivazioni.

- Il settimo e l'ottavo motivo, infine, attengono alla presunta violazione dell'art. 24 c.d.f. previgente

La decisione

Va in primo luogo accolto il motivo di impugnazione sub 8, potendosi ritenere in questo assorbito anche il motivo sub 7, volto a far decadere il capo di incolpazione sub B), a mezzo del quale era stata ipotizzata la violazione dell'art. 24 c.d.f. previgente (oggi art. 71 c.d.f.), in ragione del motivato rifiuto da parte dell'incolpato di consegnare al COA la copia della Convenzione in argomento da lui sottoscritta. Anche la giurisprudenza di questo Consiglio si è uniformata all'interpretazione ed all'indirizzo desumibili dalla sentenza delle SS.UU. n. 4773/2011 ed alla necessità, quindi, di applicare alla fattispecie il principio secondo il quale, nell'ambito di un procedimento disciplinare che lo riguarda, nemo tenetur contra se edere. Il principio, peraltro, risulta altresì rispettato nell'art. 71, co. 3, del c.d.f. vigente.

Ciò posto, la riflessione va ora rivolta alla fondatezza, o meno, dei restanti motivi.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

A.

1. In tema di asserita Errata ricostruzione storica - errata valutazione delle prove non ha rilevanza che l'iniziativa disciplinare sia stata, o meno, indotta da un formale esposto. Il Consiglio infatti, sulla scorta, in allora, della specifica previsione recata dall'art. 38 R.D.L. n. 1578/33, poteva procedere anche di ufficio a fronte dell'intervenuta conoscenza -diretta, ovvero tramite segnalazioni non necessariamente scritte- di fatti "non conformi alla dignità e al decoro professionale". E di ciò la decisione impugnata dà atto. Anche la nuova L.P. (n. 247/2012) ha mantenuto detta previsione, che viene esplicitata all'art. 50, co. 4.

2. Del pari ininfluente è la censura all'ipotesi che il Comune di (omissis) abbia proposto all'incolpato l'incarico poi effettivamente accettato. A prescindere, infatti, dalla circostanza che la delibera della Giunta comunale fosse stata preceduta, o meno, da una preliminare trattativa, non v'è dubbio che il vulnus rilevato, per il quale il COA ha promosso il procedimento disciplinare, sia costituito dalla sottoscrizione da parte dell'incolpato di una Convenzione le cui condizioni erano contrarie a precisi canoni comportamentali e deontologici.

3. Neppure può ritenersi errato che il COA abbia stigmatizzato la circostanza secondo la quale l'incolpato aveva "successivamente sottoscritto nel 2013 una nuova convenzione con il Comune di (omissis)". La copia della lettera, in atti, con cui l'incolpato comunicava la propria volontà di non assumere nell'anno 2013 l'incarico già accettato per l'anno 2012, è del 30.04.2013, quindi successiva alla notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita il precedente giorno 24. Essa, poi, risulta preceduta dalla notizia di stampa del 12 aprile 2013, non smentita, attestante la prosecuzione, anche nel 2013, dell'accordo. La decisione dell'incolpato, inoltre, è stata motivata, in via esclusiva, richiamando la pendenza del procedimento disciplinare, né essa aveva carattere di definitività, considerato che se ne condizionano gli effetti "almeno fino a quando non si conosceranno gli esiti del procedimento". Tutto ciò consente di ritenere che l'argomentazione del Consiglio territoriale abbia un fondamento, visto che la convenzione era valida fino al termine dell'anno 2012 e non v'è traccia, in atti, di specifica rinuncia tempestivamente successiva alla scadenza della validità della convenzione. Anzi, la succitata notizia di stampa depone, a tale riguardo, in senso esattamente contrario, visto che vi si legge che "Il team formato da quattro giovani avvocati biscegliesi disponibili a rappresentare e difendere gratuitamente il Comune di (omissis) nei giudizi innanzi al giudice di pace proseguirà il suo lavoro per tutto il 2013.".

4. Di mera forma, ma inconsistente nel merito, è la doglianza relativa al fatto che la Decisione del COA menzioni le dichiarazioni rese alla stampa dall'Avv. [TIZIO], attribuendo a quest'ultimo una sorta di ruolo di rappresentante degli altri Colleghi, come lui accusati per le medesime ragioni deontologiche contestate all'avv. [RICORRENTE]. La circostanza riferita attiene palesemente ad un fatto comunque inerente alla vicenda che ha coinvolto l'incolpato; dalla medesima, peraltro, non emergono fatti nuovi, sicchè non può ritenersi, sotto alcun profilo, che essa abbia concorso a formare il convincimento del Consiglio territoriale.

5. Ininfluente è anche il fatto che la "convenzione del 2013" non contemplasse compenso. Essa non è, infatti, oggetto del presente giudizio.

6. Del pari, che il COA abbia ipotizzato il conferimento, in corso di convenzione, di altri "incarichi" all'incolpato da parte del Comune di (omissis), va posto a raffronto con la dichiarazione resa all'udienza del 20 giugno 2013: "In vigenza di convenzione penso di aver avuto un solo incarico per una materia diversa da quelle convenzionate.". Al cospetto dell'incertezza, infatti, l'uso del plurale non costituisce una diversa rappresentazione dei fatti.

B.

Il ricorrente si duole altresì per la mancata ammissione dei testi dedotti e per l'assenza della relativa motivazione. In realtà, gli atti del procedimento attestano che, all'udienza del 20 giugno 2013, il Consiglio non si è sottratto ad una pur succinta motivazione del rigetto dell'istanza probatoria; risulta infatti a verbale che la richiesta era stata ritenuta irrilevante. Alla luce delle circostanze capitolate, tutte vertenti sulla gratuità dell'incarico assunto con la sottoscrizione della Convenzione e sulla diligenza dispiegata nell'esecuzione del relativo impegno, e preso atto che l'avv. [RICORRENTE] ha reiterato in questa sede l'istanza di ammissione, pur subordinandola ad una preliminare valutazione di opportunità, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dal giudizio di irrilevanza già espresso dal COA. Esso certamente si attaglia alla ritenuta rilevanza della condizione di gratuità, del tutto pacifica alla luce delle risultanze acquisite anche nel corso della presente fase processuale, caratterizzante l'incarico ricevuto; per il resto, stante la volontà di far esprimere ai testi indicati giudizi meramente personali, avrebbe anche potuto essere corroborato in termini di inammissibilità.

C.

Il terzo motivo di impugnazione si fonda sull'asserita, erronea (e non falsa) applicazione sia dell'art. 5 c.d.f. previgente (dovere di probità, dignità e decoro), sia dell'art. 2233 c.c. e sulla ritenuta ignoranza, in capo al COA decidente, dell'evoluzione normativa registrata in tale ambito con l'entrata in vigore dei cosiddetti Decreti "Bersani" e "Monti", che hanno comportato, il primo, l'eliminazione del vincolo di rispetto dei minimi tariffari; il secondo, l'abrogazione del regime tariffario dei compensi forensi.

La censura si sostanzia nel rilievo secondo il quale il vincolare al rispetto del principio di dignità e decoro l'ammontare del compenso pattuito a fronte dell'attività professionale richiesta costituisca il mezzo per reintrodurre surrettiziamente un limite che le anzidette riforme avevano abolito.

L'interpretazione anzidetta è suggestiva, ma, ad avviso di questo Collegio, errata per le ragioni che seguono.

Com'è noto, la nuova legge professionale n. 247/2012 attribuisce all'avvocato, dettando il relativo principio all'art. 2, co. 2, la funzione "di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.". La previsione è di tale, oggettiva intensità e rilevanza da poter essere ricondotta all'inalienabile diritto alla difesa assicurato ai cittadini dall'art. 24 della Costituzione. In tale ineludibile ottica, quindi, la funzione della difesa, ovverosia l'attività dell'avvocato, non attiene al mero ambito corporativo, ma si eleva sul superiore piano delle garanzie costituzionali. A ben vedere, quindi e come dimostrano le normative esistenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'onerosità costituisce una componente necessaria dell'incarico difensivo, così come è stato ritenuto necessariamente oneroso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7299/2015, l'incarico di componente del collegio sindacale, giacchè il suo esercizio "concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione...".

Soccorrono peraltro, al riguardo, ulteriori considerazioni.

Il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione forense è pacificamente consacrato dall'art. 3, co. 2, della L.P., ritenendosi che detto vincolo deontologico consenta sia di tener conto "del rilievo sociale della difesa", sia di rispettare "i principi della diretta e leale concorrenza". La previsione, com'è noto, è stata ulteriormente consacrata nel nuovo c.d.f., all'art. 9. Consegue da ciò che la pattuizione del compenso professionale è, oggi, certamente libera, pur con i limiti previsti dall'art. 13 L.P e dall'art. 25 c.d.f. vigente, ma deve conformarsi ai principi anzidetti. In caso contrario, nell'eventualità, ad esempio, di una pattuizione vile accompagnata da un non indifferente clamore mediatico, il valore sociale della difesa acquisterebbe una valenza meramente mercantile ed il principio della leale concorrenza ne risulterebbe ineludibilmente violato.

La circostanza, poi, che il succitato art. 25 c.d.f. non richiami più l'art. 2233 c.c. è ininfluente, giacchè il principio del decoro professionale ivi richiamato promana necessariamente i propri effetti sulle norme di rango secondario. Significativa, al riguardo, è una recente pronuncia resa con Ordinanza dalla Sezione Sesta della Suprema Corte, in data 21 ottobre 2016, che, con riferimento al D.M. n. 140/2012, ha ribadito un principio di diritto già enunciato (Sez. sesta - sent. n. 25804/2015), per cui i compensi professionali debbono essere consoni al decoro della professione.

Del pari, si registra un ancor più recente arresto giurisprudenziale del TAR Lombardia (sent. n. 902 del 19.04.2017 - Sez. quarta), a mezzo del quale, nel respingere l'interposto ricorso di un avvocato, si rileva l'illegittimità dell'offerta gratuita di prestazioni professionali, in quanto, oltre ad essere carente dei requisiti della serietà e dell'affidabilità, si pone in contrasto con la prescrizione recata dall'art. 2 del D.M. N. 55/2014 (Parametri), secondo cui "Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera".

Per le ragioni dianzi esposte, l'adesione ad una convenzione concernente prestazioni professionali a prezzo irrisorio, ovvero a titolo immotivatamente gratuito in favore di un Ente pubblico costituisce violazione dei precetti deontologici del decoro e della dignità, che debbono sempre governare l'esercizio della professione forense.

D.

Il quarto motivo di impugnazione consiste nell'asserita erronea (e non falsa), applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 19 c.d.f. previgente (Divieto di accaparramento di clientela). Al riguardo, la censura del ricorrente si incentra, dapprima, sulla ritenuta, omessa valutazione della sua condotta in termini di potenzialità della medesima volta all'acquisizione di clientela; secondariamente, sulla circostanza per cui egli già intratteneva un consolidato rapporto con il Comune, dal quale, precisa, "riceveva sistematicamente incarichi".

La censura non coglie però nel segno.

Premesso che sia l'art. 19 del c.d.f. previgente, che l'art. 37 del c.d.f. in vigore vietano l'acquisizione di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro, va preliminarmente osservato che la contestazione mossa al riguardo dal Consiglio territoriale si pone in logica connessione con la dedotta violazione dei generali canoni di dignità e decoro e con la condotta tenuta dal ricorrente nel rapporto con l'Ente pubblico.

Da questo punto di vista, accertato il mancato rispetto dell'art. 5 c.d.f. previgente, oggi art. 9 c.d.f. in vigore, per aver aderito ad una convenzione per prestazioni professionali continuative irrispettosa di norme primarie generali, qual è l'art. 2233, co. 2, c.c., di norme primarie speciali, ovverosia dell'art. 3, co. 2, legge n. 247/2012, nonché di norme regolamentari comunque vincolanti per i professionisti forensi, il capo di incolpazione formulato con riferimento alla contestuale violazione del divieto di accaparramento di clientela è sorretto da logicità e ragionevolezza, solo che si pensi all'interesse mediatico suscitato dall'iniziativa ed all'oggettivo carattere di continuità che la convenzione aveva apportato ad un rapporto professionale precedentemente discontinuo (questo sì, almeno formalmente, in regime di leale concorrenza). Nessuna prova concernente la pretesa sistematicità del conferimento di precedenti incarichi è, infatti in atti.

Il Consiglio territoriale ha quindi fatto buon governo dei precedenti giurisprudenziali di questo Collegio, quali le sentenze n. 46/2014, in tema di potenzialità del comportamento predatorio "indipendentemente dalla circostanza dell'effettivo raggiungimento dello scopo"; le n. 118/2015, secondo cui "il disvalore deontologico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l'acquisizione della clientela", e n. 39/2014, secondo la quale, al riguardo, "l'elencazione delle condotte di cui ai canoni complementari dell'art. 19 cod. deont. non è tassativa, ma meramente indicativa di specifiche condotte integranti l'accaparramento di clientela vietato.".

Sul punto, infine, è anche possibile richiamare uno specifico intervento della Suprema Corte con la sent. n. 9373/2013 in tema di disciplina dell'attività notarile, ove si osserva che, malgrado gli interventi legislativi concernenti il regime tariffario professionale e l'abrogazione del medesimo, permane la tutela deontologica del decoro della professione a fronte di "comportamenti concorrenzialmente scorretti o predatori", nonché in ragione di "attività serialmente prestate di accaparramento della clientela..".

E.

Il quinto ed il sesto motivo di impugnazione non integrano eccezioni nuove. Il quinto, infatti, ritorna sulla questione della gratuità delle prestazioni convenzionate, al cui riguardo questo Collegio si è già infra espresso. Il sesto eccepisce invece la contraddittorietà e la illogicità della motivazione del Consiglio territoriale, che sarebbero desumibili dall'avere affermato, da un lato, che, malgrado le reiterate sollecitazioni contrarie, l'incolpato aveva comunque proceduto a sottoscrivere la convenzione anche per l'anno 2013, dall'altro che vi fu rinuncia alla convenzione stessa dopo l'intervento disciplinare del COA, seppur ciò non potesse "elidere l'antigiuridicità delle condotte...".

E' evidente, ad avviso di questo Collegio, che il ricorrente abbia impropriamente ritenuto che due fatti storicamente provati, fra loro in successione temporale, possano essere reciprocamente contraddittori ed illogici, quando, semmai, l'oggettiva contraddittorietà, in questo caso comportamentale, è ravvisabile solo nei comportamenti dell'Avv. [RICORRENTE].

Sussiste pertanto, ad avviso del Collegio, la responsabilità disciplinare dell'incolpato con riferimento al capo di incolpazione sub A). Per l'effetto, pur considerando l'infondatezza del capo di incolpazione sub B), si osserva che l'art. 37 c.d.f. in vigore prevede, in caso di accertata azione di accaparramento di clientela, la sanzione della censura. Non vi è quindi motivo alcuno che consenta di intervenire sulla sanzione comminata.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di consiglio, respinta ogni contraria istanza, accoglie il ricorso interposto dall'Avv. [RICORRENTE] limitatamente ai motivi sub 8 e sub 7, da ritenersi, quest'ultimo, assorbito nel motivo sub 8.

Rigetta, per il resto, il ricorso e conferma la sanzione comminata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2017;

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 28 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria